La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
Non possono accedere alla prestazione:
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .
DECORRENZA E DURATA
La NASPI spetta dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
Lo stato disoccupazionale e avere almeno 13 settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione sono i requisiti per accedere alla NASPI.
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a euro 1.250,87 euro per il 2022.
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.250,87 euro per il 2022), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.
IN QUALI CASI spetta:
licenziamento;
dimissioni per giusta causa;
dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo tutelato di maternità, e cioè, a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ;
risoluzione consensuale determinata dal rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede aziendale ubicata a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.
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