DECRETO
CURA ITALIA
Misure a sostegno del Lavoro
ART. 19 - Trattamento ordinario di integrazione
salariale - Accesso all’assegno ordinario
ART. 22 - Cassa
integrazione salariale in deroga
ART. 23 - Congedo o Bonus
ART. 23 - Congedo o Bonus
ART. 24 - Permesso Retribuito L 104
ART.
27 - Indennità professionisti e lavoratori CoCoCO
ART.
28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
ART.
44 - Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati
Misure a sostegno della
Liquidità con Sistema Bancario
ART.
49 - Fondo centrale di garanzia PMI
ART.
54 - Mutui Prima Casa
ART.
56 - Sostegno finanziario
Misure Fiscali a sostegno
delle Famiglie e delle Imprese
ART.
60 - Rimessione in termini per i versamenti del 16.03.2020
ART. 61 - Sospensione dei Versamenti e degli Adempimenti
ART. 61 - Sospensione dei Versamenti e degli Adempimenti
ART.
63 - Premio ai dipendenti
ART.
64 - Credito per Sanificazione Ambienti Lavoro
ART.
65 - Credito per Affitto Negozio
ART. 68 - Sospensione Cartelle Esattoriali
ART. 68 - Sospensione Cartelle Esattoriali
DECRETO CURA ITALIA
- D.L. n.18 DEL 17/03/2020
Misure a sostegno del lavoro
L’articolo19:
I datori di lavoro che nell’anno
2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il
mese di agosto 2020.
La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Il predetto trattamento su
istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento
diretto della prestazione da parte dell’INPS.
L’articolo
22:
datori di lavoro del settore privato
possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque
per un periodo non superiore a nove settimane, Non è richiesto accordo anche
telematico con organizzazioni sindacali, per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti.
L’articolo
23:
i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno
diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico
congedo,per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore
a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per
cento della retribuzione,
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno
specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo
la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di
maternità.
In alternativa ai congedi e per i medesimi lavoratori beneficiari, è
prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600
euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti
all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse
previdenziali del numero dei beneficiari.
La fruizione del congedo e del
bonus rispettano le modalità operative stabilite dall’INPS.
L’articolo
24:
Al personale sanitario, è
riconosciuto il seguente beneficio:
Il numero di giorni di permesso
retribuito L. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
L’Articolo 27:
Ai liberi professionisti
titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta
un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di
cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda,
L’Articolo 28:
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui, è riconosciuta un’indennità
per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente
articolo è erogata dall’INPS, previa domanda.
L’Articolo 44:
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima
istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, specifica
Devono essere però ancora definiti
i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità al sostegno
del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e
10 febbraio 1996, n. 103
Misure a sostegno della Liquidità- CON SISTEMA
BANCARIO
L’Articolo 49:
Per la durata di 9 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti
disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a
titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito
per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di
euro;
c) per gli interventi di
garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo
garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Gli operatori di microcredito, in
possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo
gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del
finanziamento
Possono essere previste
ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il
rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore
delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi
finanziamenti alle imprese.
L’Articolo 54:
Per un periodo di 9 mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria
disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa”:
a.
- l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente
tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato,
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b.
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la
presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Artiocolo 56:
Le Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e
degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a
fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se
superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono
essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30
settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi
accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche
perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o
dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al
30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di
sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i
rimborsi in conto capitale.
Misure FISCALI a sostegno Famiglie e Imprese
L’Articolo 60:
I versamenti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai
contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione
obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al
20 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di
euro.
L’Articolo 61:
Per i soggetti (con
specifiche attività ) di cui ’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e per
i soggetti indicati nell’art. 61 comma 2 del decreto-legge CURA ITALIA (vedi in
Allegato):
I versamenti delle ritenute alla fonte, gli adempimenti e i versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria saranno
effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro
il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizio-
nale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono da effettuarsi entro
il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti (non danneggiati. Senza obbligo di chiusura) esercenti attività d’impresa,
arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge,
sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso
tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte
b) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti
operano
n qualità di sostituti d'imposta;
c) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
d) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione
obbligatoria.
Per i
soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31
marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a
ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica
soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
L’Articolo
63:
Ai
titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito complessivo da lavoro dipendente
dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un
premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del
reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di
lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
L’Articolo
64:
Allo scopo
di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, (misura di
contenimento del COVID-19), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito
d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un
massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
L’Articolo
65:
Ai
soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un
credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di
locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella
categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione.
L’Articolo 68:
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel
periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione
devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine
del periodo di sospensione (30/06/2020).
§§§§