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mercoledì 18 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA - n. 18 del 17/03/2020


DECRETO CURA ITALIA
 

      Con il presente documento si intende riassumere i punti più salienti del DECRETO CURA ITALI n. 18  del 17/03/2020 al fine di renderlo più comprensibile.

Quanto sopra non è e non sostituisce il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, ma vuole essere solo un sunto esplicativo e chiarificativo della norma, che nella sua complessità risulta sempre difficilmente leggibile. In oltre non sono stati indicati tutti gli articoli del Decreto Legge, che a completezza si allega alla presente.

   




Misure a sostegno del Lavoro                                                                                                                                     
ART. 19 -   Trattamento ordinario di integrazione salariale - Accesso all’assegno ordinario
ART. 22 -  Cassa integrazione salariale in deroga    
ART. 23 -  Congedo o Bonus    
ART. 24 - Permesso  Retribuito L 104 
ART. 27 - Indennità professionisti e lavoratori CoCoCO    
ART. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago        
ART. 44 - Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati                                                               
Misure a sostegno della Liquidità con Sistema Bancario                                    
ART. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI    
ART. 54 - Mutui Prima Casa            
ART. 56 - Sostegno finanziario                                                                                                                                                 
Misure Fiscali a sostegno delle Famiglie e delle Imprese                           

ART. 60 - Rimessione in termini per i versamenti del 16.03.2020      
ART. 61 - Sospensione dei Versamenti e degli Adempimenti       
ART. 63 - Premio ai dipendenti        
ART. 64 - Credito per Sanificazione Ambienti Lavoro       
ART. 65 - Credito per Affitto Negozio         
ART. 68 - Sospensione Cartelle Esattoriali       




DECRETO CURA ITALIA  - D.L. n.18 DEL 17/03/2020


Misure a sostegno del lavoro

L’articolo19:
 I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

L’articolo 22:
datori di lavoro del settore privato    possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, Non è richiesto accordo anche telematico con organizzazioni sindacali,  per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
L’articolo 23:
i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo,per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire,   per i figli di età non superiore ai 12 anni,   di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
In alternativa ai congedi e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
 La fruizione del congedo e del bonus  rispettano le modalità operative   stabilite dall’INPS.

L’articolo 24:
Al personale sanitario, è riconosciuto il seguente beneficio:
Il numero di giorni di permesso retribuito L. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

L’Articolo  27:
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda,

L’Articolo  28:
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda.
L’Articolo 44:
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, specifica
 Devono essere però ancora definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103




Misure a sostegno della Liquidità- CON SISTEMA BANCARIO

L’Articolo  49:
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento

Possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.


L’Articolo 54:
 Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa”:
a.       -   l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b.       b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Artiocolo  56:
Le Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



 

Misure FISCALI a sostegno Famiglie e Imprese

L’Articolo 60:
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro.
L’Articolo 61:
Per i soggetti (con specifiche attività ) di cui ’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e per i soggetti indicati nell’art. 61 comma 2 del decreto-legge CURA ITALIA (vedi in Allegato):
I versamenti delle ritenute alla fonte,    gli  adempimenti  e  i  versamenti  dei contributi  
previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria saranno  
effettuati,   senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro 
il  31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
 
 
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi 
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizio-
nale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono da effettuarsi  entro 
il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
 
Per i soggetti (non danneggiati. Senza obbligo di chiusura) esercenti attività d’impresa, 
arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge, 
sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
a)  relativi alle ritenute alla fonte 
b)  alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano 
n qualità di sostituti d'imposta; 
c) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 
d) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 
obbligatoria.
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’Articolo  63:
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con  un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L’Articolo 64:
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, (misura di contenimento del COVID-19), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

L’Articolo  65:
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
 Il credito d’imposta  è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

L’Articolo 68:
Sono  sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30/06/2020).

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