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martedì 1 marzo 2022

MATERNITA' OBBLIGATORIA e FACOLTATIVA

 Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (o al padre - congedo paternità) durante la gravidanza e il puerperio . 

 Il diritto al congedo e alla relativa indennità è previsto anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo di maternità spetta a:

lavoratrici dipendenti , apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo; disoccupate o sospese, lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato con possesso della qualità di bracciante, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici a domicilio.

il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto (salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto). Il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedente i due mesi qualora sia disposta l'interdizione anticipata su disposizione dell'Azienda Sanitaria Locale, se la gravidanza è a rischio, o dell'Ispettorato territoriale del lavoro se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza.

Dopo il parto il congedo dura:

  1. tre mesi (salvo flessibilità ) e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva;
  2. tre mesi più i giorni non goduti, se il parto è anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce). Questo anche nel caso in cui la somma dei tre mesi successivi al parto e dei giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto supera il limite di cinque mesi;
  3. cinque mesi successivi al parto, nel caso di opzione di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

l'intero periodo di interdizione prorogata disposto dell'Ispettorato territoriale del lavoro (quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni).

Il congedo di paternità alternativo è riconosciuto quando si verificano eventi che riguardano la madre del bambino e spetta in caso di:

  1. morte o grave infermità della madre. Il padre richiedente, all'atto della compilazione della domanda, indica gli estremi della madre e la data del decesso. La certificazione sanitaria di grave infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell'INPS, allo sportello o a mezzo raccomandata;
  2. abbandono del figlio da parte della madre, da attestare con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità;
  3. affidamento esclusivo del figlio al padre (articolo 337-quater del codice civile), il quale comunica gli elementi identificativi del provvedimento indicando l'autorità giudiziaria, la sezione, il tipo e numero di provvedimento, la data di deposito in cancelleria.

In caso di adozione o affidamento di minori, oltre agli eventi sopra riportati, il congedo di paternità alternativo è fruibile dal padre a seguito della rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità al quale ha diritto. La rinuncia si attesta con la compilazione online della dichiarazione di responsabilità.

QUANTO SPETTA

Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità alternativo) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità o paternità alternativo, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo