PAPERLESS Office

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venerdì 25 febbraio 2022

CERTIFICAZIONE DEGLI INTERESSI DI MUTUO NELLA DICHIARAZIONE DEI RDDITI E NEL MOD 730/2022

 

LA CERTIFICAZIONE degli interessi passivi di mutuo e del capitale residuo al 31.12.2021 per acquisto di abitazione principale, viene rilasciata dalla Banca entro il mese di marzo 2022, ed è necessaria come documento da allegare alla dichiarazione dei redditi se si vuole usufruire della detrazione d'imposta pari al 19% della spesa sostenuta.





giovedì 24 febbraio 2022

SPESE DI RISTRUTTURAZIONI CERTIFICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO


L'amministratore di Condominio deve inviare ai condomini la certificazione attestante i pagamenti che i singoli condomini hanno eseguito nell'anno 2021, nel caso di lavori di manutenzione  ordinaria o straordinaria, che consentono di usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730.

lunedì 21 febbraio 2022

DIMISSIONI VOLONTARIE

 Il lavoratore che intende dare le proprie dimissioni volontarie del rapporto di lavoro dovrà provvedere  in modalità esclusivamente telematiche.

Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

  1. ​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie,
  2. ​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.


lunedì 14 febbraio 2022

DISOCCUPAZIONE - NASPI

 La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

apprendisti;

soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;

personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Non possono accedere alla prestazione:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

operai agricoli a tempo determinato;

lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;

lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI .

DECORRENZA E DURATA

La NASPI spetta dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Lo stato disoccupazionale e avere almeno 13 settimane di contributi versati   nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione sono i requisiti per accedere alla NASPI.

QUANTO SPETTA

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a euro 1.250,87 euro per il 2022.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.250,87 euro per il 2022), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

IN QUALI CASI spetta:

licenziamento;

dimissioni per giusta causa;

dimissioni presentate dal lavoratore durante il periodo tutelato di maternità, e cioè, a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;

risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ;

risoluzione consensuale determinata dal rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede aziendale ubicata a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più.

domenica 13 febbraio 2022

CU 2022 - Certificazione dei Redditi percepiti nell'anno 2021

 

La Certificazione unica 2022 - CU, per i dipendenti deve essere rilasciata dal datore di lavoro entro il 16 marzo 2022.

La Certificazione unica 2022 - Cu dell'INPS puo' essere scaricata dal sito dell'INPS a partire dal 16 marzo 2022, con autenticazione SPID.

Si ricorda che anche la NASPI (disoccupazione) viene certificata dall'INPS.

Il modello di Certificazione Unica, in formato pdf deve essere inserito fra i documenti, per la dichiarazione dei redditi.

Chi non possiede lo SPID, puo' richiedere allo Studio, con apposita  delega, lo scarico della Certificazione.


MsdF/130222


lunedì 7 febbraio 2022

INVALIDITA' CIVILE

 I cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche,  fisica- psichica - intellettiva presso lo studio possono fare la domanda per invalidità civile.

E' indispensabile il Certificato telematico rilasciato dal medico curante, e la relativa ricevuta di invio telematico del certificato.

E' possibile richiedere:

INVALIDITA' CIVILI e/o Handicap (LEGGE 104/92)/INDENNITA' DI FREQUENZA/ACCOMPAGNAMENTO

INVALIDITA' CIVILI:COLLOCAMENTO MIRATO

RICHIESTA DI NPERMESSI GIORNALIERI IN BASE ALLA L. 104/92

RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO


giovedì 3 febbraio 2022

Anno 2022 - Il Modello Redditi e il Modello 730 per il 2021

 

Le spese mediche  detraibili nella dichiarazione dei redditi  

Già dall'anno 2020 ci veniva richiesta la tracciabilità dei pagamenti per poter detrarre le spese mediche cioè i pagamenti con Bancomat- Carte di Credito/Debito- Carte Prepagate

Bonifico Bancario -Bonifico Postale - C/C postale  - Assegno.

Per il 2021 è ancora possibile detrarre le spese  anche con pagamento contante, purchè non superiore ai 2.000 euro.

Il conto o la carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.

Si ricorda che la riduzione d'imposta del 19% delle spese sanitarie  verrà applicata sulle somme che superano la soglia di 119,11 euro. 

Si possono inserire le spese personali e/o per familiari a carico, cioè colui che vive nello stesso immobile con reddito lordo non superiore a 2.840,51 euro nell’anno precedente, o a 4.000 euro per figli under 24. 

Se invece il soggetto è un disabile, allora le spese sanitarie potranno essere detratte per il 100%.

Per tanto la documentazione da allegare alla dichiarazione dei Redditi 2021 o al Mod 730 richiede che alle fatture dovranno essere allegate una serie di documenti:

  • Per farmaci generici e omeopatici acquistati in farmacie, parafarmacie, supermercati, altri esercizi commerciali o online, sono richiesti fattura o scontrino fiscale, con natura, codice identificativo, quantità e codice fiscale dell’acquirente ben specificati
  • Per prestazioni di medici generici anche omeopati, o certificati medici, rilascio o rinnovo patente, apertura e chiusura malattie o infortuni e pratiche assicurative di stampo sanitario, sono richiesti ricevuta o fattura rilasciata dal medico

Per pagamenti tracciabili, si richiedono invece:

  • Ricevuta versamento bancario o postale 
  • Ricevuta pagamento con carta
  • Estratto conto 
  • Copia bollettino postale, MAV, pagamenti con PagoPA
  • Ricevuta pagamenti via app smartphone



Altre spese detraibili nella dichiarazione dei redditi  
    • Interessi di mutuo :
  • Ipotecari per acquisto d’abitazione principale
  • Ipotecari stipulati prima del 1993 per acquisto d’immobili diversi da abitazione principale
  • Ipotecari e non, stipulati nel 1997 per recupero edilizio
  • Ipotecari per costruzione e ristrutturazione di abitazione principale
    • Onorario del notaio, commissioni degli istituti, imposta e cancellazione ipoteca
    • Canoni e relativi oneri di leasing abitativo su immobile da adibire ad abitazione principale, anche da costruire, da adibire entro un anno dalla consegna; a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi i 55.000 euro alla stipula del contratto e non risulti proprietario di altri immobili di tipo abitativo
    • Detrazioni per inquilini che stipulano contratti di locazione d’immobili adibiti ad abitazione principale, riconosciute in base all’ammontare del reddito complessivo; è fruibile ai sensi del d.l. 431/1998 e precedenti normative
    • Intermediazione immobiliare per acquisto di edificio da adibire ad abitazione principale
    • Recupero patrimonio edilizio, misure antisismiche e Bonus Verde 2021, su parti comuni di edifici residenziali, singole unità immobiliari residenziali e pertinenze, per
    • Manutenzione ordinaria (tinteggiatura, ricostruzione intonaci interni, sostituzione pavimenti ecc…) solo per parti comuni di edifici residenziali
    • Manutenzione straordinaria (installazione ascensori, ricostruzione scale e rampe di sicurezza, miglioramento servizi igienici, interventi di risparmio energetico ecc…)
    • Restauro e risanamento conservativo (riqualificazione, adeguamento prevenzione situazioni di degrado urbano/strutturale)
    • Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione immobili preesistenti, modifica facciate, trasformazione mansarde o balconi ecc…)
    • Misure antisismiche su immobili abitativi e produttivi situati in aree ad alto rischio sismico A e B, ai sensi del d.p.c.m. 3274/2003
    • Realizzazione autorimesse e posti auto pertinenziali
    • Acquisto box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per spese di realizzazione certificate dal venditore)
    • Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento funzionale strutture
    • Prevenzione atti illeciti da parte di terzi (sostituzione o installazione cancelli o recinzioni, montaggio porte e finestre blindate, installazione circuiti videosorvegliati ecc…)
    • Riduzione inquinamento acustico e prevenzione infortuni domestici
    • Bonifica amianto
    • Riqualificazione energetica, con obbligo di trasmettere informazioni sui lavori effettuati all’ENEA
    • Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati
    • Sistemazione aree verdi scoperte in immobili abitativi, comprese pertinenze (realizzazione impianti d’irrigazione, pozzi, giardini pensili ecc…)
    • Aumento livello d’efficienza energetica di edifici esistenti, specialmente per
      • Riduzione fabbisogno energetico riscaldamento
      • Miglioramento termico edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre termiche ecc…)
      • Installazione pannelli solari per produrre acqua calda per usi domestici o industriali
      • Sostituzione impianti climatizzazione invernale
      • Acquisto e montaggio schermature solari
      • Acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo remoto
      • Acquisto e installazione micro-cogeneratori
    • Bonus Facciate al 90%, per interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, per
      • Lavori di rinnovamento e consolidamento facciata esterna (inclusi tinteggiature, puliture, ornamenti e interventi su balconi)
      • Lavori su grondaie, parapetti e cornici
      • Spese suppellettili (montaggio ponteggi, smaltimento rifiuti, richiesta titoli abitativi ecc…)
      • Immobili di qualsiasi categoria catastale situati in zone A e B ai sensi del d.m. 1444/1968 o zone a queste assimilabili secondo normative regionali e regolamenti edilizi comunali, per rinnovamento e consolidamento facciata esterna, inclusa pulitura, tinteggiatura e interventi ordinari
    • Superbonus 110%, per spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi d’efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, su immobili appartenenti a categorie catastali diverse da A1A8A9, come
      • Isolamento termico superfici opache verticali, orizzontali e inclinate sull’involucro edilizio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, per edifici unifamiliari e plurifamiliari con uno o più accessi dall’esterno
      • Sostituzione impianti climatizzazione invernale con impianti centralizzati di riscaldamento/raffrescamento e/o fornitura d’acqua calda sanitaria, per edifici unifamiliari e plurifamiliari con uno o più accessi dall’esterno
      • Interventi antisismici
      • Interventi trainati, congiunti a lavori come
        • Efficientamento energetico Ecobonus
        • Eliminazione barriere architettoniche
        • Installazione infrastrutture ricarica veicoli elettrici
        • Installazione impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
        • Installazione contestuale o successiva di sistemi d’accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati
    • Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ o A per i forni, per arredare immobili oggetto di ristrutturazione, come
      • Mobili nuovi (letti,armadi, librerie, scrivanie, divani, tavoli ecc…)
      • Elettrodomestici nuovi (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, pannelli a induzione, ventilatori, radiatori ecc…)
    • Detrazione IVA al 50% per acquisto unità immobiliare residenziale di classe energetica A o B
    • Acquisto e installazione strutture di ricarica per veicoli elettrici in edifici plurifamiliari, unifamiliari o condominiali, per spese sostenute dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021, inclusi costi iniziali richiesta di potenza addizionale fino a 7KW, opere di realizzazione e spese documentate rimaste a carico del contribuente, con tetto massimo di 3.000 euro detratti in 10 rate di pari importo (o 5 rate per interventi trainanti sostenuti dal 1 luglio 2020)
    • Rette asilo nido, scuole materne, elementari, medie, superiori private o pubbliche, inclusi Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati
    • Contributi volontari per istituti scolatici e universitari, finalizzati all’innovazione tecnologica ed edilizia e ampliamento offerta formativa
    • Frequenza di corsi universitari presso atenei statali e non statali, per 
      • Istruzione universitaria
      • Specializzazione universitaria
      • Perfezionamento
      • Dottorati e master
      • Istituti tecnici superiori
      • Nuovi corsi Conservatori musica e istituti musicali
      • Tasse immatricolazione e iscrizione anche per studenti fuori corso
      • Soprattasse esami di profitto e lauree
      • Partecipazione a testi d’accesso e corsi di laurea
      • Frequenza tirocini formativi
    • Contratti locazione per studenti fuori sede, per corsisti di università situata in un comune distante almeno 100 km dal loro comune di residenza, in provincia diversa o altro stato UE
    • Detrazione al 50% per spese sostenute da genitori adottivi per procedure d’adozione di minori stranieri, certificate dall’ente autorizzato allo svolgimento della pratica
    • Spese per minorenni o maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado
    • Assegni periodici per l’ex coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli
    • Polizze vita e contro infortuni, stipulate o rinnovate prima del 31 dicembre 2000 e non inferiori ai 5 anni
    • Polizze caso morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza permanente, stipulate o rinnovate prima del 1 gennaio 2001
    • Premi su assicurazioni per tutela di soggetti con gravi disabilità, ai sensi dell’art. 3comma 3 della Legge 104 (d.l. 104/1992), accertato secondo art. 4 del medesimo decreto
    • Premi su assicurazioni per tutela da eventi calamitosi, relativi a immobili abitativi e stipulate dal 1 gennaio 2018
    • Contributi in piani pensionistici complementari, anche su base contrattuale collettiva 
    • Contributi previdenziali obbligatori e volontari alla forma pensionistica d’appartenenza, anche per riscatto anni laurea e assicurazione obbligatoria Inail contro infortuni domestici
    • Contributi verso fondi integrativi del SSN, che erogano prestazioni specialistiche in strutture accreditate, aggiuntive ai servizi essenziali e uniformi d’assistenza
    • Contributi associativi per società di mutuo soccorso
    • Contributi previdenziali ed assistenziali per addetti a servizi domestici e assistenza personale/familiare, per la parte a carico del datore di lavoro
    • Contributi per badante assunta con Agenzia per il Lavoro, rimborsati all’agenzia medesima con certificazione importi pagati, estremi anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore
    • Spese per addetti all’assistenza personale in casi di non autosufficienza permanente, se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro
    • Detrazione dal 26% al 30% per donazioni a Onlus o Associazioni di promozione sociale
    • Detrazione del 30% per donazioni a Ong e attività di cooperazione internazionale
    • Detrazione del 35% per donazioni a Associazioni di volontariato
    • Detrazione del 26% per donazioni a partiti politici
    • Detrazione del 30% per donazioni a parrocchie ed enti religiosi
    • Detrazione del 30% per donazioni a fronte dell’emergenza CoViD-19
    • Donazioni a enti dello spettacolo, musica o attività culturali
    • Donazioni a università, fondazioni universitarie ed enti di ricerca
    • Art Bonus
  • Spese funebri come onoranze funerarie, trasporto e sepoltura.






martedì 1 febbraio 2022

Reddito/Pensione di Cittadinanza

 La richiesta del sussidio è condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge.

In caso di attività successiva al periodo di riferimento dell'Isee sarà necessario fare una Comunicazione di Integrazione con il Modello Ridotto, mentre nel caso di variazioni  successive alla presentazione della domanda sarà necessaria la comunicazione con il Modello Esteso.

Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni:

italiano o dell’Unione Europea;
cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
titolare di protezione internazionale;
È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:

un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Relativamente ai requisiti economici appena elencati, i cittadini di Paesi extracomunitari devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Non è richiesta tale certificazione:

ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dove è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni. L’elenco dei Paesi rientranti in questa casistica sarà definito in un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare. La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;
in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.