PAPERLESS Office

PAPERLESS Office - Lo Studio si impegna a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di azione sottoscritto dai paesi membri dell'ONU e indicati nell'Agenda 2030. Scegliendo lo Studio Commercial Services " PAPERLESS Office" anche TU fai la tua parte.

venerdì 15 maggio 2020

INFORMATIVA COVID19

MODELLO DI INFORMATIVA COVID19

CLIENTELA  -  FORNITORI -  TERZI

 

Gentilissimi,

con la presente desideriamo informarVi sulle misure adottate dallo  Studio Commercial Services  per la prevenzione della diffusione del Coronavirus (Covid- 19).

Lo Studio attua  le direttive delle Autorità competenti al fine di garantire l’adozione delle opportune misure di contenimento nello svolgimento dell’attività lavorativa, e nella certezza che tutti vorranno collaborare per contribuire al superamento di questo particolare momento di emergenza.

 

 APPUNTAMENTI e RIUNIONI

·       Gli appuntamenti e le riunioni  sono evitate  e  sostituite da TELEFONATE e da VIDEOCALL, cosi come già comunicato a tutti i Clienti a mezzo e-mail, attraverso i social e come presente sul sito dello Studio.

CONSEGNA DOCUMENTI

Si raccomanda ai ns. Clienti l'utilizzo dei mezzi tecnologici per la consegna della documentazione  da inviare a mezzo posta elettronica, telefono,  internet, ecc. ciò al fine di limitare il più possibile accessi personali presso lo Studio. Si invitano Tutti i Clienti a seguire quindi le informative già inviate  a mezzo email, attraverso i social e presenti sui siti internet dei rispettivi Studi.

Solo ed esclusivamente per i Clienti  i quali non abbiano la possibilità di scannerizzare la documentazione invitiamo a seguire la procedura qui di seguito indicata:

Ø  sempre su appuntamento, i Clienti che vengono in Studio  solo per consegnare documenti, dovranno suonare al citofono, e comunicare che stanno lasciando i documenti  in busta chiusa, all'interno dell'apposito BOX COLLECT  posto al di fuori dello Studio. La documentazione verrà poi prelevata in sicurezza e lo Studio provvederà a mettersi in contatto con il Cliente per eventuali delucidazioni o per fornire chiarimenti.

Lo Studio   riceverà  il pubblico solo ed esclusivamente su appuntamento, unicamente per motivazioni urgenti, indifferibili e non risolvibili da remoto . Pertanto l’accesso all’interno dello Studio potrà avvenire nel rispetto   DELLE SEGUENTI  NORME IGIENICHE:

 

·       Accesso consentito solo previo APPUNTAMENTO ON LINE ( prenotazione da sito e app)

·       Entrare SOLO se in possesso di Mascherina e Guanti

·       Entrare e igienizzare le mani (anche se con guanti) con il disinfettante messo a disposizione

·       Attendere in sala d’attesa sino a quando non si viene chiamati

·       Evitare il contatto ravvicinato, mantenere quindi una distanza minima di un metro e mezzo

·       Evitare il contatto diretto, quindi niente strette di mano

·       Coprirsi bocca e naso in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l’utilizzo) e lavarsi e disinfettarsi  poi le mani;

·       Il Cliente dovrà trattenersi il meno  possibile, eventuali ulteriori  informazioni saranno fornite telefonicamente

·       Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca. 

Si ringrazia per  la comprensione e collaborazione. 


venerdì 10 aprile 2020

giovedì 26 marzo 2020

SERVIZIO ricezione documenti MOD 730 e REDDITI 2020


                  Al fine di poter continuare ad espletare il lavoro di consulenza fiscale e tributaria, lo Studio Commercial Services, mette a disposizione un Servizio di ricezione dei documenti utili per l'elaborazione dei Modelli 730 e delle Dichiarazioni dei Redditi relative all'anno 2020, al fine di rispettare la vigente normativa per l'emergenza COVID19.

Rimanendo a casa e possibile 

  1. Scansionare i documenti necessari per la Dichiarazione dei Redditi (mod 730 o mod REDDITI)           -     La scansione deve essere fatta in formato .pdf
  2. Inviare i documenti sulle seguenti email dedicate al servizio:


Per i modelli 730/2020 inviare email al seguente indirizzo di posta elettronica:

cs730cs@outlook.it


Per i modelli REDDITI/2020 inviare email al seguente indirizzo di posta elettronica:

csREDDITIcs@outlook.it


Si comunica in oltre che 
E' possibile firmare i file  pdf direttamente dallo smartphone

seguendo questi semplici passi:
1 scaricare dal PLAY STORE / APPLE STORE la seguente APP: Adobe Fill & Sign
2 aggiungi il pdf che vuoi firmare
3 crei la tua firma
4 la inserisci nel pdf dove devi firmare
5 ricondividi il file firmato come allegato dalla Posta elettronica



mercoledì 18 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA - n. 18 del 17/03/2020


DECRETO CURA ITALIA
 

      Con il presente documento si intende riassumere i punti più salienti del DECRETO CURA ITALI n. 18  del 17/03/2020 al fine di renderlo più comprensibile.

Quanto sopra non è e non sostituisce il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, ma vuole essere solo un sunto esplicativo e chiarificativo della norma, che nella sua complessità risulta sempre difficilmente leggibile. In oltre non sono stati indicati tutti gli articoli del Decreto Legge, che a completezza si allega alla presente.

   




Misure a sostegno del Lavoro                                                                                                                                     
ART. 19 -   Trattamento ordinario di integrazione salariale - Accesso all’assegno ordinario
ART. 22 -  Cassa integrazione salariale in deroga    
ART. 23 -  Congedo o Bonus    
ART. 24 - Permesso  Retribuito L 104 
ART. 27 - Indennità professionisti e lavoratori CoCoCO    
ART. 28 - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago        
ART. 44 - Reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati                                                               
Misure a sostegno della Liquidità con Sistema Bancario                                    
ART. 49 - Fondo centrale di garanzia PMI    
ART. 54 - Mutui Prima Casa            
ART. 56 - Sostegno finanziario                                                                                                                                                 
Misure Fiscali a sostegno delle Famiglie e delle Imprese                           

ART. 60 - Rimessione in termini per i versamenti del 16.03.2020      
ART. 61 - Sospensione dei Versamenti e degli Adempimenti       
ART. 63 - Premio ai dipendenti        
ART. 64 - Credito per Sanificazione Ambienti Lavoro       
ART. 65 - Credito per Affitto Negozio         
ART. 68 - Sospensione Cartelle Esattoriali       




DECRETO CURA ITALIA  - D.L. n.18 DEL 17/03/2020


Misure a sostegno del lavoro

L’articolo19:
 I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

L’articolo 22:
datori di lavoro del settore privato    possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, Non è richiesto accordo anche telematico con organizzazioni sindacali,  per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
L’articolo 23:
i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo,per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire,   per i figli di età non superiore ai 12 anni,   di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
In alternativa ai congedi e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
 La fruizione del congedo e del bonus  rispettano le modalità operative   stabilite dall’INPS.

L’articolo 24:
Al personale sanitario, è riconosciuto il seguente beneficio:
Il numero di giorni di permesso retribuito L. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

L’Articolo  27:
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda,

L’Articolo  28:
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda.
L’Articolo 44:
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, specifica
 Devono essere però ancora definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103




Misure a sostegno della Liquidità- CON SISTEMA BANCARIO

L’Articolo  49:
Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento

Possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.


L’Articolo 54:
 Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa”:
a.       -   l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b.       b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Artiocolo  56:
Le Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



 

Misure FISCALI a sostegno Famiglie e Imprese

L’Articolo 60:
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro.
L’Articolo 61:
Per i soggetti (con specifiche attività ) di cui ’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e per i soggetti indicati nell’art. 61 comma 2 del decreto-legge CURA ITALIA (vedi in Allegato):
I versamenti delle ritenute alla fonte,    gli  adempimenti  e  i  versamenti  dei contributi  
previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per l'assicurazione obbligatoria saranno  
effettuati,   senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro 
il  31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
 
 
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi 
dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizio-
nale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti sono da effettuarsi  entro 
il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
 
Per i soggetti (non danneggiati. Senza obbligo di chiusura) esercenti attività d’impresa, 
arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro 
nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore 
del presente decreto-legge, 
sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso 
tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: 
a)  relativi alle ritenute alla fonte 
b)  alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti 
operano 
n qualità di sostituti d'imposta; 
c) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 
d) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 
obbligatoria.
 
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

L’Articolo  63:
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente con  un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L’Articolo 64:
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, (misura di contenimento del COVID-19), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

L’Articolo  65:
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
 Il credito d’imposta  è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

L’Articolo 68:
Sono  sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30/06/2020).

§§§§


venerdì 24 gennaio 2020

Tracciabilità spese mediche anno 2020


Tracciabilità   delle Spese detraibili in Dichiarazione dei Redditi  per l’anno 2020





Gentilissimi,

con la presente sono a comunicarVi che La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Manovra 2020) ci dice che:

“per poter detrarre le spese mediche sostenute nel 2020 dal nostro reddito, nella misura del 19 % dobbiamo pagare tali spese con versamento  bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento   tracciabili”.

 Vi riassumo per tanto brevemente cio’ che per il momento puo’ essere di vostro interesse per quanto sopra.



A partire dal 1° gennaio 2020, se non paghiamo con  strumenti tracciati, le spese  mediche che danno diritto ad una detrazione del 19%,  queste non le possiamo portare in detrazione nella nostra dichiarazione dei redditi.



Di seguito quindi  un elenco delle spese che consentiranno  la detrazione    se pagate   con  strumenti  tracciabili,  ovvero moneta elettronica, assegni bancari, postali e ogni altro strumento idoneo che consenta di

“tracciare” la transazione: Non potrà  quindi essere usato il  CONTANTE.

  Se si è IN POSSESSO DI REGOLARE FATTURA O SCONTRINO PARLANTE pagato in Contanti NON SI POTRA’ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE.



FA ECCEZIONE  l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale: tali spese potranno essere pagate ancora in contanti.





Si specifica quanto di seguito:

• medico specialista che opera privatamente – obbligo di pagamento tracciato;

 • esame del sangue effettuato presso struttura del S.S.N. – non obbligo;

 • ticket ospedaliero per visita specialistica – non obbligo.



Si consiglia di  pagare sempre e comunque con strumenti tracciati.

 È opportuno, inoltre, conservare tutte le ricevute del POS (e fotocopiarle prima che  sbiadiscano), nonché tutti gli ordini di bonifico e le matrici degli assegni.










Elenco delle spese che consentiranno  la detrazione    se pagate   con  strumenti  tracciabili



Spese veterinarie
Spese per istruzione diverse da quelle universitarie
Scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di  ogni ordine e grado
Spese per istruzione universitaria
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti  universitari fuori sede
Spese per asili nido
Spese per minori o maggiorenni con DSA
Spese per attività sportive per ragazzi
Palestre, piscine e altre strutture sportive
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive  dilettantistiche
Spese funebri
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da  calamità pubbliche o eventi straordinari
Spese per addetti all’assistenza personale nell’interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti
Spese per intermediazione immobiliare
Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
Premi per assicurazioni per tutela delle persone con  disabilità grave
Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili
Spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per  disabili
Spese per l’acquisto di cani guida dei non vedenti
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai  soggetti riconosciuti sordi
Erogazioni liberali:
Ø A favore della società di cultura Biennale di Venezia,
Ø Per attività culturali ed artistiche
Ø A favore di enti operanti nello spettacolo
Ø A favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
Erogazioni liberali al fondo per l’ammortamento di titoli  di Stato
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione  principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Altre spese detraibili al 19%