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mercoledì 30 marzo 2016

Canone RAI - Che FARE?

Canone RAI - Modello dichiarazione sostitutiva  


Con il Modello di dichiarazione sostitutiva (approvato dall'AdE il 24/03/2016) , il contribuente titolare di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a comunicare all'AdE quelle situazioni che non rendono a LUI  addebitabile il costo del canone RAI. 
Quanto sopra alla luce del fatto che dal 1° luglio 2016 l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica.

Nel modello il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare una delle seguenti situazioni:

a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale); 

b) la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246;  

c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; 

d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa. 
Quest'ultima dichiarazione (punto d) deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Modalità di Presentazione e Scadenza

A mezzo servizio postale
- Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
- Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.

Telematicamente
Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
-  Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
- Se presentata  (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
 Ancora .... 
 - Se presentata dal 1° febbraio 2017  al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. 
- Se presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 ha  effetto per l’intero canone dovuto per il 2018.

Le informazioni dell'AdE sul seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716/ISTRUZIONI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716



Dott.ssa Mariasilvia de'Francesco