Canone RAI - Modello dichiarazione sostitutiva
Con il Modello di dichiarazione sostitutiva (approvato dall'AdE il 24/03/2016) , il contribuente titolare di utenza di fornitura di energia elettrica per uso
domestico residenziale è tenuto a comunicare all'AdE quelle situazioni che non rendono a LUI addebitabile il costo del canone RAI.
Quanto sopra alla luce del fatto che dal 1° luglio 2016 l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica.
Nel modello il contribuente titolare di
utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare una delle seguenti situazioni:
a) la
non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della
famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è
titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per
espressa previsione di legge ha validità annuale);
b) la non detenzione, da parte di alcun
componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il
dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un
apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata
entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento
radiotelevisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del
Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246;
c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non
deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al
dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica
intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il
dichiarante comunica il codice fiscale;
d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui
alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.
Quest'ultima dichiarazione (punto d) deve essere tempestivamente effettuata qualora
vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente
resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.
La
dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba
comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche
dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un
soggetto deceduto.
Modalità di Presentazione e Scadenza
A mezzo servizio
postale
- Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per
l’intero canone dovuto per il 2016;
- Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il
30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre
2016.
Telematicamente
- Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per
l’intero canone dovuto per il 2016;
- Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il
30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre
2016.
- Se presentata (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio
2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per
l’anno 2017.
Ancora ....
- Se presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017.
- Se presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2018.
Le informazioni dell'AdE sul seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716/ISTRUZIONI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716
Dott.ssa Mariasilvia de'Francesco