PAPERLESS Office

PAPERLESS Office - Lo Studio si impegna a contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di azione sottoscritto dai paesi membri dell'ONU e indicati nell'Agenda 2030. Scegliendo lo Studio Commercial Services " PAPERLESS Office" anche TU fai la tua parte.

sabato 17 dicembre 2016

Il Cassetto Fiscale


Cosa Come Quando e Perche.........


COSA E':
Il Cassetto fiscale è il servizio che consente al Professionista abilitato al servizio Entratel (di cui all'art 3, comma 3, del DPR n. 322/98), di  consultare  i dati relativi ai propri Clienti.

COME:
Il Cliente deve conferire delega al proprio Intermediario, che la presenta presso l'Ufficio delle Entrate

QUANDO:
Lo Studio Tributario Commercial Services mette a disposizione questo servizio per i propri Clienti, in qualsiasi momento dell'anno, previo sottoscrizione di delega e accordo fra le parti.

PERCHE':
Il vantaggio per il Cliente è quello di non doversi più preoccupare di conservare le copie di atti registrati, modelli F24 pagati, dichiarazioni, poiché con la delega Autorizza il Professionista a prelevare la Sua documentazione  dal Cassetto Fiscale che è stato creato dall'Agenzia delle Entrate per ogni Contribuente.

La consultazione delle   informazioni fiscali sono  relative a:
  • dati anagrafici;
  • dati delle dichiarazioni fiscali;
  • dati di condono e concordati;
  • dati dei rimborsi;
  • dati dei versamenti effettuati tramite Modello F24 e F23;
  • dati patrimoniali (atti del registro).
 In particolare il servizio è organizzato nelle seguenti sezioni:
  • "Dati del CONTRIBUENTE", dove sono contenuti i dati anagrafici e qualora presenti, i dati sui rappresentanti, sulle rappresentanze, sui depositari e sui depositanti e sulle società confluite.
  • "Dati delle DICHIARAZIONI FISCALI", dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni a partire dall'anno d'imposta 1998, nonché le comunicazioni che ti vengono inviate.
  • "Dati di CONDONO e CONCORDATI", dove sono contenuti i dati delle dichiarazioni di Condono (articoli 8, 9, 9-bis e 14 delle legge 27 dicembre 2002, n.289) e le comunicazioni di Concordato (articolo 7 delle legge 27 dicembre 2002, n.289) e Concordato Preventivo Biennale.
  • "Dati dei RIMBORSI", dove sono contenuti i dati dei rimborsi erogati a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta dal 1994, ed i dati dei rimborsi automatizzati scaturiti da dichiarazioni ed istanze di tipo IVA.
  • "Dati dei VERSAMENTI", dove sono contenuti i dati dei versamenti effettuati tramite i modelli F23 e F24, nonché le quietanze degli F24.
  • "Dati PATRIMONIALI", dove sono contenuti i dati relativi agli atti registrati presso gli uffici finanziari a partire dal 1986.
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Contatta lo Studio Commercial Services per definire le modalità di Attivazione del Servizio.

mercoledì 23 novembre 2016

Saldo Tasi e Imu Dicembre 2016





 Ancora una volta ci ritroviamo a  pagare (in questo caso) la seconda rata a saldo, delle imposte sulla casa:  Imu e Tasi 2016;
Come sempre la prima rata in acconto   aveva scadenza giugno 2016 e il saldo dovrà invece  essere pagato   entro il 16 dicembre 2016.
Si ricorda che sono esclusi da tale adempimento i possessori di un unico immobile adibito ad abitazione principale (escl. immobili di lusso), mentre al contrario devono adempiere i proprietari di altri immobili .

Di norma, salvo casi particolari, l'importo da pagare entro il 16 dicembre  sarà pari a quello del mese di giugno 2016.

 Al fine di procedere al conteggio del Saldo della Tasi e dell'Imu e' necessario comunicare allo Studio eventuali variazioni catastali intercorse a partire dal 1/7/2016..portando copia dei relativi atti di acquisto/vendita degli immobili.

Lo Studio e' già operativo per il conteggio di questa imposta che si ricorda ha scadenza 16 dicembre 2016.

Al fine di evitare file inutili si prega sempre di fissare un appuntamento con lo Studio.

venerdì 1 aprile 2016

Il Modello 730

Il Modello 730
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati.
Il modello 730 presenta diversi vantaggi.
 Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Dal 2014, il modello 730 può essere presentato dai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche se privi di sostituto d'imposta. Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento oppure consegna il Modello di pagamento F24 compilato al contribuente entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento; l'eventuale rimborso, invece, sarà eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate ha messo  a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contiene: i dati contenuti nella Certificazione Unica, i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio gli oneri che hanno diritto ad una detrazione da ripartire in più rate annuali), gli altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24).

Il contribuente ha tempo fino al 7 luglio per confermare i dati del precompilato o modificarli correggendo quanto già presente nel modello o integrandolo con informazioni mancanti (ad esempio le spese mediche). Può farlo autonomamente sul sito dell'Agenzia oppure, compilando apposita delega, tramite il sostituto d'imposta, rivolgendosi al CAF o al professionista abilitato.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per una corretta e rapida compilazione del modello è necessario presentare al CAF tutta la documentazione occorrente.

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER TUTTI I CONTRIBUENTI

  • copia del proprio Codice Fiscale, del coniuge e/o dei familiari a carico e relativi Documenti di Identità;

  • copia della dichiarazione Unico o del modello 730 dell´anno precedente;

  • ultima busta paga in possesso al momento della compilazione del modello 730;

  • eventuali deleghe di pagamento degli acconti Irpef (modelli di pagamento F24);

  • Certificazione Unica (modello CU);

  • certificazioni di indennità o delle somme erogate da Enti (INPS, INAIL, Casse edili, ecc.) non segnalate al proprio sostituto d´imposta per il conguaglio;

  • documentazione relativa ad altri redditi posseduti (dividendi su utili, collaborazioni, prestazioni occasionali, ecc.) e documenti relativi a immobili e attività finanziarie detenute all´estero.

PER CHI POSSIEDE TERRENI E FABBRICATI

  • atto di vendita o di acquisto di terreni e/o fabbricati effettuati nell'anno precedente e nei primi mesi dell'anno in corso;

  • visure aggiornate di terreni e fabbricati in caso di variazioni intervenute a seguito di compravendita e denuncia di successione completa di voltura in caso di eredità;

  • contratti di affitto per i locatori che hanno concesso in locazione gli immobili;

  • deleghe di versamento dell´acconto e del saldo IMU (modelli di pagamento F24).

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

  • spese sanitarie con prescrizione medica, scontrini farmacia, ricevute per visite specialistiche, acquisto di medicinali e protesi, ricevute per esami di laboratorio, cure mediche dentistiche e omeopatiche, prestazioni di medico generico, ricevute e fatture relative a ricoveri, degenze e interventi chirurgici, ticket per analisi e radiografie, fatture per acquisto di occhiali e lenti da vista, ricevute per apparecchi per l´udito, ricevute di spese per patologie esenti, attrezzature sanitarie, ricevute e fatture per spese sostenute per portatori di handicap, veicoli per portatori di handicap, assistenza sanitaria, spese di acquisto di cani guida, ricevute e fatture per spese mediche rateizzate in anni precedenti;

  • interessi passivi di mutui ipotecari per abitazione principale, interessi passivi su mutui per altri immobili, interessi passivi su mutui per recupero edilizio;

  • spese per interventi di recupero edilizio sostenuti in proprio e interventi finalizzati al risparmio energetico 55% (bonifici, fatture, comunicazione ASL, ecc.) e spese per interventi su involucro edifici, sostituzione impianti di climatizzazione, pannelli solari, spese per sostituzione frigoriferi, congelatori e motori ad elevata efficienza e variatori di velocità;

  • assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente (anche in questo caso allegare quietanze e contratto oppure dichiarazione rilasciata dall´assicurazione della detraibilità del premio pagato);

  • contributi volontari, contributi obbligatori e contributi relativi a personale domestico (colf) e contributi INAIL casalinghe,  fondi pensione integrativi;

  • assegni periodici corrisposti al coniuge esclusa la quota di mantenimento per i figli e assegni di mantenimento;

  • ricevute di versamento di tasse scolastiche - scuola secondaria e università - e spese sostenute per locazioni per studenti fuori sede e per locazioni di cui alla Legge 431/98;

  • ricevute e spese sostenute per gli addetti all´assistenza personale nei casi di non autosufficienza;

  • ricevute di versamento per erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, per erogazioni a vari enti, istituzioni o associazioni,  a partiti politici ed enti religiosi;

  • ricevute per spese veterinarie e per spese sostenute per la frequenza di asili nido, spese funebri per familiari;
SCELTA DEL 2, DEL 5 E DELL'8 PER MILLE

Il Modello RED

Alcune prestazioni pensionistiche, come l'integrazione al trattamento minimo, l'importo delle pensioni di invalidità e di reversibilità, ed assistenziali, come l'assegno e le maggiorazioni sociali, gli assegni familiari, sono erogate sulla base di requisiti che prevedono il rispetto di determinati limiti reddituali.
 Il modello RED 
è una dichiarazione che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di tali prestazioni collegate al reddito in modo da consentire all´Inps la verifica del diritto del pensionato ad usufruirne.

 La verifica della situazione reddituale dei pensionati, che usufruiscono di prestazioni la cui misura e il cui diritto è legato al reddito, è annuale.

 E' l'Inps a richiedere ai cittadini interessati di comunicare i dati reddituali relativi all'anno o agli anni oggetto di verifica.
 Il pensionato è tenuto a presentare il modello anche nel caso in cui non possiede altri redditi oltre a quelli di pensione già presenti nel casellario Inps.

  Sulla base dei dati ricevuti l'Inps effettua la verifica del diritto e della misura della prestazione provvedendo a comunicare al pensionato gli eventuali conguagli a credito o a debito che scaturiscono dall´aggiornamento dei dati.

Per la compilazione del modello RED è necessario, in linea generale, disporre dei documenti di seguito riportati relativamente agli anni per i quali è effettuata la verifica:
  •  matricola RED, codice alfanumerico contenente le informazioni utili per elaborare il modello; richiesta RED, se inviata dall'Inps, nella quale sono indicati gli anni per i quali deve essere presentata la dichiarazione e se deve essere indicato il reddito del coniuge e di altri familiari; 
  •  ultima dichiarazione dei redditi presentata (modello 730, UNICO) oppure, se non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l'ultimo modello CU, proprio e dei componenti del nucleo familiare evidenziati nel modello RED; 
  •  documenti che attestino redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto); 
  •  nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ma si è comunque titolari di redditi di natura immobiliare (terreni e/o fabbricati), dovranno essere documentati i valori catastali di suddetti immobili;
  •  documentazione relativa a redditi di capitale (redditi di partecipazione in società e imprese); documentazione relativa a interessi bancari, postali, BOT, CCT o altri Titoli di Stato, proventi di quote di investimento; 
  • pensioni estere.

Comunicazione di Responsabilità INV CIV


Per l'accesso alle prestazioni assistenziali di residenti in Italia e all'estero, è necessario fornire all'INPS, oltre alla dichiarazione reddituale, anche la Comunicazione di Responsabilità.

Esistono tre autocertificazioni, rivolte a contribuenti con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni soggette a verifica annuale da parte dell'INPS, contenenti informazioni necessarie a definire l'importo delle prestazioni stesse:

Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri)

E' una dichiarazione di un eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica.

Il modello ICRIC interessa gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza.

L'autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in Istituti con totale retta a carico dello Stato; sono, invece, esclusi i ricoveri per cure di patologie.

In base ai giorni di ricovero dichiarati è ricalcolata l'indennità di accompagnamento; in caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ICRIC

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Documentazione idonea dalla quale risulti la percentuale della retta rimasta a carico degli Enti Pubblici o dell'interessato in caso di ricovero in Istituti, ovvero se il ricovero è stato gratuito o meno;

  • Certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.
Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro)

I titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l'esistenza di un'eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi ricevuti.

Il Modello ICLAV riguarda disabili con grado di invalidità riconosciuto tra il 74% e il 99%.

Gli inabili intellettivi o psichici non devono presentare la dichiarazione, ma un certificato medico attestante l'indicazione delle patologie.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ICLAV

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Certificati redditi prodotti nei due anni: anno precedente e presuntivo anno in corso (reddito autonomo, dipendente, cooperative sociali);

  • Certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.
Modello ACC AS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale)

E' una dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Il Modello ACC AS/PS riguarda i titolari di pensione sociale che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all'estero ed i titolari di assegno sociale che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta parziale o totale a carico di Enti Pubblici.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ACC AS/PS

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Indirizzo completo della dimora/soggiorno in Italia o in Stati Esteri per l'anno precedente e l'anno in corso, con relativo periodo;

  • Dichiarazione relativa ad eventuali ricoveri in Istituti, il periodo di ricovero (se gratuito o meno) e documentazione attestante il contributo a carico di Enti Pubblici o dell'interessato.

mercoledì 30 marzo 2016

Canone RAI - Che FARE?

Canone RAI - Modello dichiarazione sostitutiva  


Con il Modello di dichiarazione sostitutiva (approvato dall'AdE il 24/03/2016) , il contribuente titolare di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a comunicare all'AdE quelle situazioni che non rendono a LUI  addebitabile il costo del canone RAI. 
Quanto sopra alla luce del fatto che dal 1° luglio 2016 l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica.

Nel modello il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare una delle seguenti situazioni:

a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale); 

b) la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246;  

c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; 

d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa. 
Quest'ultima dichiarazione (punto d) deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Modalità di Presentazione e Scadenza

A mezzo servizio postale
- Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
- Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.

Telematicamente
Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
-  Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
- Se presentata  (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
 Ancora .... 
 - Se presentata dal 1° febbraio 2017  al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. 
- Se presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 ha  effetto per l’intero canone dovuto per il 2018.

Le informazioni dell'AdE sul seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716/ISTRUZIONI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716



Dott.ssa Mariasilvia de'Francesco

mercoledì 3 febbraio 2016

CU2016 - Certificazione Unica delle Ritenute



 Il 29 Febbraio Tutti i Datori di lavoro, pubblici e privati, devono consegnare ai propri dipendenti la CU2016 - Certificazione Unica delle ritenute operate sui redditi di lavoro Autonomo/Dipendenti/Pensioni.

Si ricorda che (come negli ultimi anni), i PENSIONATI  possono ottenere la propria CU2016 in diversi modi:
- Richiesta on LINE 
 1. con posta certificata all'INPS il proprio CU all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it , allegando all'istanza firmata una copia digitalizzata fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
2.  scaricando le CU dal sito Inps in modalità telematica. È necessario avere il PIN, identificarsi inserendolo nella sezione 'Servizi al cittadino', da cui è possibile visualizzare e stampare il proprio documento.
- Richiesta Telefonica  
Per ricevere la CU 2016  direttamente a casa propria tramite posta, bisogna telefonare al numero verde 800.43.43.20 o al numero  verde 803.164 (telefoni fissi) e 06.164.164 (telefoni cellulari).

- Richiesta  in formato cartaceo
  • presso lo sportello dedicato al rilascio del CUD 2016 della sede INPS di competenza;
  • tramite delega firmata ai patronati, CAF o professionisti abilitati;
  • presso i comuni ed altre PP.AA. Abilitate, che hanno sottoscritto un protocollo con l'Istituto per attivare un punto cliente di servizio;

 I Lavoratori Dipendenti di aziende private riceveranno il CU2016 dal datore di lavoro entro il 29/02/2016, come ogni anno.

Anche i  Lavoratori Autonomi riceveranno il modello CU2016 dal Sostituto d'imposta che nell'anno 2015 avrà provveduto a versare le ritenute d'acconto.




mercoledì 20 gennaio 2016

ISEE 2016 Novità

Il Modello Isee 2016


Il Modello Isee (Vedi nuovo-modello-isee-2015) elaborato nel corso dell'anno 2015, ha scadenza il 15/01/2016 per TUTTI i contribuenti.

Per tanto dal 16 gennaio 2016 i contribuenti dovranno provvedere ad elaborare un nuovo modello a seconda delle prestazioni socio/sanitarie che lo richiedono.

Si ricorda che i Redditi di riferimento per il Modello ISEE 2016 in vigore dal 16/01/2016 sono quelli relativi all'anno 2014, vale a dire:
Il Modello di Certificazione Unica CU2015 anno d'imposta 2014
La Dichiarazione dei Redditi Modello UNICO 2015 anno d'imposta 2014
Il Modello 730/2015 anno d'imposta 2014

Mentre i dati finanziari relativi a C/C Bancari e/o Postali o depositi, libretti a risparmio etc sono relativi all'anno 2015.
Per tanto la Giacenza Media e i Saldi dei suddetti Patrimoni Finanziari devono essere riferiti al 31 dicembre 2015.

Da non dimenticare che dal 1° gennaio 2016, le dichiarazioni ISEE saranno attestate nei tempi previsti dalla normativa, cioè entro 10 giorni lavorativi.
Vale a dire che una volta che il CAF ha elaborato il Modello, questo è comunque incompleto.
Bisognerà attendere di ritirare entro i successivi 10 giorni la Ricevuta di Attestazione che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS ritorneranno al Caf, dopo aver effettuato i dovuti controlli incrociati nei loro database.
Con la copia di questa ricevuta di Attestazione si potrà presentare il Modello Isee agli uffici che lo hanno richiesto.

Attenzione:
Se involontariamente/volontariamente il Contribuente ha  omesso di dichiarare dei dati, come per esempio il saldo di un c/c intestato con un parente, nella ricevuta di Attestazione verrà indicata tale anomalia e richiesto al contribuente di ripresentare la DSU con i dati mancanti.

Cio' vuol dire che se si presenta comunque l'Attestazione "incompleta" all'Ufficio che ha richiesto il Modello Isee, per beneficiare di una agevolazione socio/sanitaria, quest'ultima  Vi potrebbe venire successivamente sospesa/l'evata se non addirittura anche richiesta a rimborso.





martedì 5 gennaio 2016

Novità Fiscali 2016 - Legge di Stabilità 2016 -



La Legge di Stabilità 2016 L. 208 del 28/12/2015
 entra in vigore dal 1 gennaio 2016 apportando come di consueto novità per Tutti i Contribuenti.

Poiché La Legge di stabilità di per se,  si compone di 1 solo articolo suddiviso in 999 commi, molti dei quali riportano modifiche/integrazioni/variazioni  ad altre Leggi, o variazioni operative tecniche per gli "esperti del settore", di seguito riporto una sintesi dei soli punti della Legge che ritengo siano quelli più comuni a Tutti.
Scopo di questo Blog é fare in modo che TUTTI i Contribuenti arrivino a comprendere il "linguaggio fiscale" con poche, chiare e semplici parole!

In questa Legge di Stabilità 2016 si parla quindi di:

Modifiche per le NUOVE P IVA a regime forfettario
Il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 , rimane fedele alla  Legge 190/2014 originaria,  a cui vanno aggiunte le nuove modifiche previste dalla  Legge di Stabilità 2016. (vedi ARCHIVIO/FEBBRAIO 2015/ NUOVA P. IVA)
Quest'ultima prevede infatti  la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, solo se si inizia  una nuova attività, e modifica le soglie dei ricavi che vengono incrementate di 10.000,00 diecimila euro, mentre per arti e professioni l'incremento é pari a 15.000,00 quindicimila euro.

Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare 
 Un’importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 riguarda l’introduzione della detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione, a partire dal 2016.
La detrazione ammonterà al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. 

Proroga del bonus edile e per gli interventi di risparmio energetico
 Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico,  la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese  anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, con specifiche caratteristiche.

Carta Acquisti per Famiglie numerose 
 È prevista una carta acquisti per le famiglie residenti, anche se straniere, con almeno tre figli minori: necessario il modello Isee, per ottenere sconti nell'ambito di servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. 

Nuovi parametri per IRAP sui Medici
 La Legge di Stabilità 2016  stabilisce un nuovo parametro di misura per definire se i medici sono soggetti o meno ad applicare l'IRAP sui propri redditi.
Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. 
Questa percentuale, più del 75% del reddito realizzato in struttura ospedaliera, sarà  il  parametro di riferimento per stabilire se il Medico sia o meno assoggettabile all’IRAP.

Detrazione di Leasing per immobili destinati ad abitazione principale 
Possibilità di detrarre ai fini IRPEF nella misura del 19% quanto pagato(canone e riscatto) per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing. 

Canone RAI 
  Il canone per l’abbonamento TV, ridotto a 100,00 euro annue, verrà  pagato in 10 rate, attraverso la bolletta elettrica.

Aumento limite pagamenti in contanti
 Il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si innalzerà a 3.000 euro.

Estromissione immobili impresa individuale 
Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili, applicando  una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. 




Ravvedimento Operoso 2016 - Novità

Ravvedimento Operoso  2016
Anche per l'anno 2016 abbiamo delle novità in ambito del Ravvedimento Operoso.
Ricordo che si ricorre al  Ravvedimento Operoso quando non abbiamo rispettato il termine di scadenza ordinario per il pagamento di un Tributo.
Per tanto,  oltre al tributo da versare in ritardo applicheremo le Sanzioni per Tardivo versamento, appunto, rispettando le seguenti percentuali in basi ai giorni di ritardo:

Riepilogo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2016 per il ravvedimento operoso, con riferimento alla sanzione minima pari al 15% e sanzione base pari al 30%.
Termine temporale
Sanzione
Ambito applicativo
Ravvedimento SPRINT
Nei primi 14 giorni dalla violazione
1/10 della sanzione minima   per giorno di ritardo (0,10% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Ravvedimento BREVE
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 della sanzione  minima (1.5%)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Ravvedimento INTERMEDIO
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 della sanzione minima (1,67%)
Tutti i tributi
Ravvedimento LUNGO
Dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e' stata commessa la violazione e comunque  entro un anno dall'omissione o dall'errore
1/8 della sanzione Base (3,75%)
Tutti i tributi
Ravvedimento ULTRANNUALE
a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

1/7 della sanzione Base (4,29%)
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
Ravvedimento LUNGHISSIMO
se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore

1/6 della sanzione Base (5%)
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
Faccio presente inoltre che dal 1° gennaio 2016 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,2%; per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un il tasso di interesse sarà pari all`0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento.


Tabella dei Tassi d'Interesse  Legale degli ultimi  5  anni

DAL
AL
Saggio
Norma RIF.
01/01/2010
31/12/2010
1,00%
Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011
31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012
31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014
31/12/2014
1,00%
Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015
31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016
---
0,20%
Dm Economia 11/12/2015