PAPERLESS Office

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venerdì 1 aprile 2016

Comunicazione di Responsabilità INV CIV


Per l'accesso alle prestazioni assistenziali di residenti in Italia e all'estero, è necessario fornire all'INPS, oltre alla dichiarazione reddituale, anche la Comunicazione di Responsabilità.

Esistono tre autocertificazioni, rivolte a contribuenti con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni soggette a verifica annuale da parte dell'INPS, contenenti informazioni necessarie a definire l'importo delle prestazioni stesse:

Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri)

E' una dichiarazione di un eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica.

Il modello ICRIC interessa gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza.

L'autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in Istituti con totale retta a carico dello Stato; sono, invece, esclusi i ricoveri per cure di patologie.

In base ai giorni di ricovero dichiarati è ricalcolata l'indennità di accompagnamento; in caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ICRIC

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Documentazione idonea dalla quale risulti la percentuale della retta rimasta a carico degli Enti Pubblici o dell'interessato in caso di ricovero in Istituti, ovvero se il ricovero è stato gratuito o meno;

  • Certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.
Modello ICLAV (Invalidità Civile LAVoro)

I titolari di assegno mensile in qualità di invalidi civili devono dichiarare l'esistenza di un'eventuale attività lavorativa e l'importo di eventuali compensi ricevuti.

Il Modello ICLAV riguarda disabili con grado di invalidità riconosciuto tra il 74% e il 99%.

Gli inabili intellettivi o psichici non devono presentare la dichiarazione, ma un certificato medico attestante l'indicazione delle patologie.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ICLAV

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Certificati redditi prodotti nei due anni: anno precedente e presuntivo anno in corso (reddito autonomo, dipendente, cooperative sociali);

  • Certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.
Modello ACC AS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale)

E' una dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Il Modello ACC AS/PS riguarda i titolari di pensione sociale che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all'estero ed i titolari di assegno sociale che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta parziale o totale a carico di Enti Pubblici.

Documentazione da presentare al CAF per la compilazione del Modello ACC AS/PS

  • Documento di identità del dichiarante;

  • Copia tessera sanitaria per controllo obbligatorio del Codice Fiscale;

  • Documento di identità del tutore/curatore se presente e tessera sanitaria;

  • Copia della delega (in caso di delegato) e documento di identità del delegato;

  • Indirizzo completo della dimora/soggiorno in Italia o in Stati Esteri per l'anno precedente e l'anno in corso, con relativo periodo;

  • Dichiarazione relativa ad eventuali ricoveri in Istituti, il periodo di ricovero (se gratuito o meno) e documentazione attestante il contributo a carico di Enti Pubblici o dell'interessato.

mercoledì 30 marzo 2016

Canone RAI - Che FARE?

Canone RAI - Modello dichiarazione sostitutiva  


Con il Modello di dichiarazione sostitutiva (approvato dall'AdE il 24/03/2016) , il contribuente titolare di utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale è tenuto a comunicare all'AdE quelle situazioni che non rendono a LUI  addebitabile il costo del canone RAI. 
Quanto sopra alla luce del fatto che dal 1° luglio 2016 l’abbonamento del canone RAI sarà addebitato sulla bolletta dell’energia elettrica.

Nel modello il contribuente titolare di utenza di fornitura elettrica è chiamato a comunicare una delle seguenti situazioni:

a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (tale dichiarazione, per espressa previsione di legge ha validità annuale); 

b) la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246;  

c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale; 

d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa. 
Quest'ultima dichiarazione (punto d) deve essere tempestivamente effettuata qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, ad esempio nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Modalità di Presentazione e Scadenza

A mezzo servizio postale
- Se presentata entro il 30/04/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
- Se presentata dall’1/05/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.

Telematicamente
Se presentata entro il 10/05/2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016;
-  Se presentata dall’11/5/2016 ed entro il 30/06/2016, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016.
- Se presentata  (sia a mezzo posta sia telematicamente) dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
 Ancora .... 
 - Se presentata dal 1° febbraio 2017  al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017. 
- Se presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 ha  effetto per l’intero canone dovuto per il 2018.

Le informazioni dell'AdE sul seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716/ISTRUZIONI.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d19fa9b-9480-4c16-baeb-262002ef3716



Dott.ssa Mariasilvia de'Francesco

mercoledì 3 febbraio 2016

CU2016 - Certificazione Unica delle Ritenute



 Il 29 Febbraio Tutti i Datori di lavoro, pubblici e privati, devono consegnare ai propri dipendenti la CU2016 - Certificazione Unica delle ritenute operate sui redditi di lavoro Autonomo/Dipendenti/Pensioni.

Si ricorda che (come negli ultimi anni), i PENSIONATI  possono ottenere la propria CU2016 in diversi modi:
- Richiesta on LINE 
 1. con posta certificata all'INPS il proprio CU all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it , allegando all'istanza firmata una copia digitalizzata fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
2.  scaricando le CU dal sito Inps in modalità telematica. È necessario avere il PIN, identificarsi inserendolo nella sezione 'Servizi al cittadino', da cui è possibile visualizzare e stampare il proprio documento.
- Richiesta Telefonica  
Per ricevere la CU 2016  direttamente a casa propria tramite posta, bisogna telefonare al numero verde 800.43.43.20 o al numero  verde 803.164 (telefoni fissi) e 06.164.164 (telefoni cellulari).

- Richiesta  in formato cartaceo
  • presso lo sportello dedicato al rilascio del CUD 2016 della sede INPS di competenza;
  • tramite delega firmata ai patronati, CAF o professionisti abilitati;
  • presso i comuni ed altre PP.AA. Abilitate, che hanno sottoscritto un protocollo con l'Istituto per attivare un punto cliente di servizio;

 I Lavoratori Dipendenti di aziende private riceveranno il CU2016 dal datore di lavoro entro il 29/02/2016, come ogni anno.

Anche i  Lavoratori Autonomi riceveranno il modello CU2016 dal Sostituto d'imposta che nell'anno 2015 avrà provveduto a versare le ritenute d'acconto.




mercoledì 20 gennaio 2016

ISEE 2016 Novità

Il Modello Isee 2016


Il Modello Isee (Vedi nuovo-modello-isee-2015) elaborato nel corso dell'anno 2015, ha scadenza il 15/01/2016 per TUTTI i contribuenti.

Per tanto dal 16 gennaio 2016 i contribuenti dovranno provvedere ad elaborare un nuovo modello a seconda delle prestazioni socio/sanitarie che lo richiedono.

Si ricorda che i Redditi di riferimento per il Modello ISEE 2016 in vigore dal 16/01/2016 sono quelli relativi all'anno 2014, vale a dire:
Il Modello di Certificazione Unica CU2015 anno d'imposta 2014
La Dichiarazione dei Redditi Modello UNICO 2015 anno d'imposta 2014
Il Modello 730/2015 anno d'imposta 2014

Mentre i dati finanziari relativi a C/C Bancari e/o Postali o depositi, libretti a risparmio etc sono relativi all'anno 2015.
Per tanto la Giacenza Media e i Saldi dei suddetti Patrimoni Finanziari devono essere riferiti al 31 dicembre 2015.

Da non dimenticare che dal 1° gennaio 2016, le dichiarazioni ISEE saranno attestate nei tempi previsti dalla normativa, cioè entro 10 giorni lavorativi.
Vale a dire che una volta che il CAF ha elaborato il Modello, questo è comunque incompleto.
Bisognerà attendere di ritirare entro i successivi 10 giorni la Ricevuta di Attestazione che l'Agenzia delle Entrate e l'INPS ritorneranno al Caf, dopo aver effettuato i dovuti controlli incrociati nei loro database.
Con la copia di questa ricevuta di Attestazione si potrà presentare il Modello Isee agli uffici che lo hanno richiesto.

Attenzione:
Se involontariamente/volontariamente il Contribuente ha  omesso di dichiarare dei dati, come per esempio il saldo di un c/c intestato con un parente, nella ricevuta di Attestazione verrà indicata tale anomalia e richiesto al contribuente di ripresentare la DSU con i dati mancanti.

Cio' vuol dire che se si presenta comunque l'Attestazione "incompleta" all'Ufficio che ha richiesto il Modello Isee, per beneficiare di una agevolazione socio/sanitaria, quest'ultima  Vi potrebbe venire successivamente sospesa/l'evata se non addirittura anche richiesta a rimborso.





martedì 5 gennaio 2016

Novità Fiscali 2016 - Legge di Stabilità 2016 -



La Legge di Stabilità 2016 L. 208 del 28/12/2015
 entra in vigore dal 1 gennaio 2016 apportando come di consueto novità per Tutti i Contribuenti.

Poiché La Legge di stabilità di per se,  si compone di 1 solo articolo suddiviso in 999 commi, molti dei quali riportano modifiche/integrazioni/variazioni  ad altre Leggi, o variazioni operative tecniche per gli "esperti del settore", di seguito riporto una sintesi dei soli punti della Legge che ritengo siano quelli più comuni a Tutti.
Scopo di questo Blog é fare in modo che TUTTI i Contribuenti arrivino a comprendere il "linguaggio fiscale" con poche, chiare e semplici parole!

In questa Legge di Stabilità 2016 si parla quindi di:

Modifiche per le NUOVE P IVA a regime forfettario
Il nuovo regime applicabile dal 01.01.2016 , rimane fedele alla  Legge 190/2014 originaria,  a cui vanno aggiunte le nuove modifiche previste dalla  Legge di Stabilità 2016. (vedi ARCHIVIO/FEBBRAIO 2015/ NUOVA P. IVA)
Quest'ultima prevede infatti  la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, solo se si inizia  una nuova attività, e modifica le soglie dei ricavi che vengono incrementate di 10.000,00 diecimila euro, mentre per arti e professioni l'incremento é pari a 15.000,00 quindicimila euro.

Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare 
 Un’importante novità contenuta nella Legge di Stabilità 2016 riguarda l’introduzione della detrazione Irpef dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione, a partire dal 2016.
La detrazione ammonterà al 50% dell'Iva pagata per acquistare abitazioni di nuova costruzione. 

Proroga del bonus edile e per gli interventi di risparmio energetico
 Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico,  la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato la detrazione al 65% fino alla fine del 2016. Si estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese  anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, con specifiche caratteristiche.

Carta Acquisti per Famiglie numerose 
 È prevista una carta acquisti per le famiglie residenti, anche se straniere, con almeno tre figli minori: necessario il modello Isee, per ottenere sconti nell'ambito di servizi privati e pubblici che aderiranno all'iniziativa. 

Nuovi parametri per IRAP sui Medici
 La Legge di Stabilità 2016  stabilisce un nuovo parametro di misura per definire se i medici sono soggetti o meno ad applicare l'IRAP sui propri redditi.
Non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. 
Questa percentuale, più del 75% del reddito realizzato in struttura ospedaliera, sarà  il  parametro di riferimento per stabilire se il Medico sia o meno assoggettabile all’IRAP.

Detrazione di Leasing per immobili destinati ad abitazione principale 
Possibilità di detrarre ai fini IRPEF nella misura del 19% quanto pagato(canone e riscatto) per l’acquisto dell’abitazione principale in leasing. 

Canone RAI 
  Il canone per l’abbonamento TV, ridotto a 100,00 euro annue, verrà  pagato in 10 rate, attraverso la bolletta elettrica.

Aumento limite pagamenti in contanti
 Il limite per la circolazione del contante, dal 2016, si innalzerà a 3.000 euro.

Estromissione immobili impresa individuale 
Una delle novità introdotte nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2016 riguarda la possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili, applicando  una tassazione “agevolata” rispetto alle ordinarie modalità impositive. 




Ravvedimento Operoso 2016 - Novità

Ravvedimento Operoso  2016
Anche per l'anno 2016 abbiamo delle novità in ambito del Ravvedimento Operoso.
Ricordo che si ricorre al  Ravvedimento Operoso quando non abbiamo rispettato il termine di scadenza ordinario per il pagamento di un Tributo.
Per tanto,  oltre al tributo da versare in ritardo applicheremo le Sanzioni per Tardivo versamento, appunto, rispettando le seguenti percentuali in basi ai giorni di ritardo:

Riepilogo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2016 per il ravvedimento operoso, con riferimento alla sanzione minima pari al 15% e sanzione base pari al 30%.
Termine temporale
Sanzione
Ambito applicativo
Ravvedimento SPRINT
Nei primi 14 giorni dalla violazione
1/10 della sanzione minima   per giorno di ritardo (0,10% per giorno di ritardo)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Ravvedimento BREVE
Dal 15° al 30° giorno dalla violazione
1/10 della sanzione  minima (1.5%)
Tutti i tributi per violazioni sui versamenti
Ravvedimento INTERMEDIO
Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione
1/9 della sanzione minima (1,67%)
Tutti i tributi
Ravvedimento LUNGO
Dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui e' stata commessa la violazione e comunque  entro un anno dall'omissione o dall'errore
1/8 della sanzione Base (3,75%)
Tutti i tributi
Ravvedimento ULTRANNUALE
a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

1/7 della sanzione Base (4,29%)
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
Ravvedimento LUNGHISSIMO
se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore

1/6 della sanzione Base (5%)
Solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
Faccio presente inoltre che dal 1° gennaio 2016 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,2%; per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un il tasso di interesse sarà pari all`0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento.


Tabella dei Tassi d'Interesse  Legale degli ultimi  5  anni

DAL
AL
Saggio
Norma RIF.
01/01/2010
31/12/2010
1,00%
Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011
31/12/2011
1,50%
Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012
31/12/2013
2,50%
Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014
31/12/2014
1,00%
Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015
31/12/2015
0,50%
Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016
---
0,20%
Dm Economia 11/12/2015

lunedì 21 settembre 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA vs PA


Presso lo Studio Commercial Services è attivo il servizio di Fatturazione alla PA.



Si ricorda infatti, che è ormai divenuto obbligatorio presentare  esclusivamente le Fatture in formato elettronico alla Pubblica Amministrazione, la quale liquida solo dietro Presentazione Elettronica delle stesse.



Si fa presente in oltre, che alcune Fatture nei confronti della PA possono essere soggette a seconda dei casi alla normativa dello Split Payement o a Reverse Charge.



Il Servizio di Fatturazione Elettronica alla PA è rivolto a Tutti i contribuenti e non solo ai Clienti dello Studio.



Per maggiori informazioni non esitare, contattaci ai seguenti numeri telefonici fisso 06-83602606 mobile 377-1461730 oppure vieni presso lo Studio di Via La Spezia. n 112  - Ladispoli 



L' orario di apertura è dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore  12,30.

Cordialmente,

Dott.ssa Mariasilvia de Francesco